ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione BAMBINI DEL MONDO O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

ART. 2 – SEDE

La sede legale è a Venezia. L’Associazione può istituire altre sedi amministrative e uffici in Italia e/o all’estero.

ART. 3 – SCOPO

L’Associazione “Bambini del Mondo O.N.L.U.S.” si ispira ai principi universali della fratellanza e della solidarietà umana e ad una visione del mondo egualitaria, al di là di ogni differenza razziale, politica e religiosa. L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti civili e di cooperazione a sostegno dei processi di auto sviluppo delle popolazioni più povere ed emarginate dei Paesi in via di sviluppo.In particolare l’Associazione si propone di:- favorire e promuovere, in modo particolare tra i giovani, lo scambio di idee e di esperienze in tema di educazione allo sviluppo, solidarietà e collaborazione internazionale, per far conoscere la realtà dei popoli in via di sviluppo, nonché i loro valori culturali, umani e religiosi. In particolare ci si propone di organizzare scambi culturali tra i bambini delle scuole italiane e quelli dei Paesi in via di sviluppo affinché la sensibilizzazione a tali problematiche favorisca la raccolta fondi destinata all’istruzione dei bambini dei Paesi svantaggiati;- programmare e gestire (anche in collaborazione con Enti, Gruppi, Associazioni, Istituti) interventi per contribuire allo sviluppo e autopromozione delle popolazioni che richiedono l’aiuto esterno per attuare propri programmi di sviluppo, anche mediante l’invio di denaro o di beni, al fine di fornire e costruire impianti, strutture e quant’altro consenta l’avvio e il consolidamento di processi autonomi di sviluppo economico in tali Paesi;- promuovere e sostenere attività e progetti di formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco e in Italia, inviare volontari idonei ad operare nell’ambito di programmi promossi dall’Associazione, per organizzare e seguire la distribuzione o la messa in opera di quanto raccolto, o per una più stabile presenza di servizio;- favorire l’integrazione sociale delle persone immigrate dai Paesi in via di sviluppo e promuovere iniziative di accoglienza, attraverso progetti di supporto alle famiglie straniere in stato di bisogno, per l’integrazione in particolare dei minori stranieri immigrati, con offerte di sostegno educativo e mediazione culturale, nonché mediante la distribuzione di generi di prima necessità;- promuovere iniziative di informazione e raccolta di denaro e generi di prima necessità (vestiario, medicinali, cibo) attraverso mercatini di solidarietà e punti informativi collocati in luoghi pubblici al fine di sensibilizzare i cittadini e di illustrare i progetti propri dell’Associazione e quelli realizzati in collaborazione con altri Enti, Gruppi, Associazioni, Istituti;- promuovere ed organizzare in Italia e all’estero anche in collaborazione con Enti pubblici, corsi di formazione ed aggiornamento, volti alla diffusione di una cultura multi etnica e multi razziale, nei confronti degli associati affinché possano trasferire le conoscenze acquisite a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari;- allestire mostre fotografiche volte a sensibilizzare la cittadinanza all’oggetto delle mostre, che ritraggono le terre e la vita di stenti di popolazioni svantaggiate, e a raccogliere fondi da destinare ai progetti benefici dell’Associazione.L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle accessorie e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 4 – SOCI

Sono soci dell’Associazione persone fisiche maggiori di età e giuridiche, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio stesso. La domanda di ammissione deve recare la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine prestabilito, si intende che essa è stata accolta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato di maggiore età il diritto di voto nell’Assemblea, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Chiunque aderisca all’Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione. Tale recesso ha efficacia immediata.

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni;

b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione. La decadenza viene decisa dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al socio mediante atto scritto. Essa può essere appellata davanti all’Assemblea dei soci;

c) per morosità nel versamento della quota associativa annuale.

ART. 5 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

 l’Assemblea generale dei soci;

 il Consiglio di Amministrazione;

 il Presidente;

 il Revisori dei Conti, laddove l’assemblea decida di nominarne uno.

ART. 6 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio potrà rappresentare non più di un altro socio, a mezzo delega scritta. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria. La loro convocazione deve effettuarsi dal Presidente a mezzo lettera, inviata ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza. Nella lettera devono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno. Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi intervengano tutti gli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di quest’ultimo, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

ART. 7 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria viene indetta almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per il preventivo dell’anno corrente. Essa inoltre provvede:

– alla nomina e/o alla revoca delle cariche sociali;

– a deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa

svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;

– a deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua deliberazione.

ART. 8 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria si tiene quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. Essa provvede:

– a deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o ai regolamenti;

– a deliberare sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge del presente Statuto;

– a deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

– a deliberare sulla devoluzione del patrimonio.

ART. 09 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, eletti tra i soci dell’Assemblea dei soci stessi per la durata di tre anni. Il numero di consiglieri verrà stabilito con delibera assembleare ogni qualvolta si proceda alle elezioni ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di revoca da parte dell’Assemblea di uno dei Consiglieri, questo viene sostituito con un nuovo Consigliere, eletto dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, da scegliersi tra i membri del Consiglio stesso, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea all’atto della nomina.Tutte le cariche sociali all’interno dell’Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell’incarico ricoperto. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione dello Statuto e delle delibere dell’Assemblea ed ogni altra operazione necessaria allo svolgimento degli scopi associativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) garantire l’esecuzione delle linee programmatiche dell’Assemblea;

b) predisporre e presentare annualmente in Assemblea le relazioni consuntive sull’attività svolta, il programma delle attività per il nuovo anno, congiuntamente al bilancio finanziario consuntivo e preventivo;

c) esaminare gli argomenti da sottoporre all’Assemblea;

d) dichiarare decaduti i soci nei casi previsti dallo Statuto e ammettere nell’Associazione i nuovi aderenti;

e) procedere all’assunzione del personale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene facciano richiesta almeno i due terzi dei Consiglieri. Le convocazioni devono essere fatte dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e devono essere spedite con almeno sette giorni di anticipo sulla data stabilita per l’adunanza, salvo urgenza non prevedibile.

ART. 10 – PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

– ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio;

– convoca e presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il Segretario, laddove previsto, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell’Associazione. Nel caso in cui non sia stato nominato un segretario, tale qualifica può, di volta in volta, esser ricoperta dai membri del Consiglio d’amministrazione, eccezion fatta per il Presidente. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario sono nominati all’interno dei membri del Consiglio di Amministrazione qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea ad individuare le rispettive cariche all’atto della nomina: le loro cariche hanno validità triennale.

ART.11 – IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione. Un Revisore dei Conti può essere eletto con apposita votazione dall’Assemblea in occasione della nomina del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto con le medesime modalità. L’incarico di Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Il Revisore può esser scelto anche fra le persone estranee all’Associazione. Il revisore dei conti potrà partecipare alle assemblee, senza ricevere necessaria convocazione, ma non ha diritto di voto.

ART. 12 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli Aderenti all’Associazione. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

ART. 13 – PATRIMONIO ED ENTRATE SOCIALI

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali donazioni.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative annue;

b) da sovvenzioni, erogazioni o contributi pubblici e privati;

c) da ogni altra eventuale entrata.

Spetta al Consiglio di Amministrazione stabilire la quota associativa annua di iscrizione all’Associazione. E’ facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati per l’iscrizione annuale, e sono versamenti comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso. Pertanto, nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell’Associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio vi è l’obbligo di redigere un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 31 Marzo di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, e per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse allo loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 15 – AVANZI DI GESTIONE

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 – DURATA

La durata della presente Associazione è illimitata.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o affini di pubblica attività, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile.

 

Ultimo aggiornamento Giugno 2013